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D.N.S.H.

Le origini delle politiche ambientali europee coincidono all’incirca con i primi anni ’70, con il Consiglio europeo di Parigi. In quegli anni la consapevolezza sulle problematiche e sui temi ambientali comincia a maturare sia a livello internazionale, sia a livello europeo e vengono create le basi delle politiche comunitarie in campo ambientale. Con il Trattato di Maastricht del 1992, vengono introdotte diverse novità in campo ambientale, insieme al quinto programma di azione ambientale, che ha portato ad un approccio di tipo orizzontale, considerando tutte le possibili cause di inquinamento in modo da riuscire a coinvolgere attivamente tutti i possibili attori in campo.

A partire poi dai primi anni 2000, con i Trattati di Amsterdam e Lisbona, vengono integrate le tutele ambientali in tutti i settori dell’Unione, volte alla promozione di uno sviluppo sostenibile alla lotta al cambiamento climatico.

Con il Regolamento UE 241/2021 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) l’Unione Europea stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo” (Do Not Significant Harm – DNSH) ad alcuni specifici obiettivi ambientali.

Tale vincolo si traduce quindi in una valutazione di conformità al principio DNSH degli interventi in progetto. Il DNSH ha lo scopo di valutare se una misura o intervento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati dall’Accordo di Parigi (Green Deal europeo).

I sei obiettivi ambientali che devono essere rispettati dal principio DNSH sono:

  1. Mitigazione dei cambiamenti climatici: l’attività non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
     

  2. Adattamento ai cambiamenti climatici: l’attività non deve determinare un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
     

  3. Uso sostenibile o protezione delle risorse idriche marine: l’attività non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici;
     

  4. Economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: l’attività non deve portare a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento;
     

  5. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento: l’attività non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nelle matrici ambientali;
     

  6. Protezione e ripristino di biodiversità ed ecosistemi: l’attività non deve compromettere le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o lo stato di conservazione degli habitat e delle specie.

Le Amministrazioni titolari delle riforme sono chiamate a garantire correttamente che ogni misura, investimento od intervento non arrechi un danno significativo ai sei obiettivi appena elencati, adottando specifici requisiti nei principali atti programmatici ed attuativi con l’obiettivo di indirizzare gli interventi finanziati verso le ipotesi di conformità ambientale previste.

La dimostrazione dell’effettiva realizzazione degli interventi nel rispetto degli obiettivi ambientali deve essere dimostrata ex ante, in fase di presentazione del progetto, ed ex post, in sede di monitoraggio e rendicontazione degli interventi eseguiti.

L’applicazione del principio DNSH passa attraverso una serie di strumenti operativi presenti all’interno del documento “Guida operativo per il rispetto del principio DNSH” che sono:

  • Schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, in cui viene identificata la metodologia di applicazione del rispetto del principio per ciascuna tipologia di intervento in base agli effetti che può generare sugli obiettivi ambientali;
     

  • Mappatura di correlazione (tra investimenti del PNRR e schede tecniche) nella quale sono elencate tutte le aree di intervento che sono interessate dai vincoli del DNSH e, per ciascuna di queste aree, vengono individuate le schede tecniche applicabili a quel settore ed il regime in cui esso ricade (Regime 1, più restrittivo, o Regime 2);
     

  • Check list di verifica (ante operam) e controllo (post operam) specifiche per ciascuna scheda tecnica e che hanno lo scopo di riassumere in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti.
     

Castellari Ambiente è in grado di fornire supporto e consulenza per la redazione dei principali documenti necessari alla dimostrazione del principio del DNSH sia alle Amministrazioni Pubbliche, in qualità di Enti di controllo e verifica, sia ai privati in qualità di progettisti.

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