Autorizzazioni Ambientali
L’autorizzazione ambientale è un atto amministrativo che l’azienda deve possedere al fine di poter erogare o produrre un bene o un servizio nel rispetto dei limiti ambientali consentiti dalla normativa europea, nazionale e locale.
Solitamente l’autorizzazione viene rilasciata dell’Autorità competente, che può essere la Regione oppure l’Ente locale.
I due principali procedimenti autorizzativi ambientali sono l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA
L’AIA è l’autorizzazione che necessitano alcune specifiche tipologie di aziende per rispettare i principi del “Integrated Pollution Prevention and Control” (IPPC) dettati dall’Unione Europea a partire dal 1996 con la Direttiva 96/61/CE. In Italia questa direttiva è stata recepita inizialmente con il D.Lgs 128/2010, che ha modificato, integrandolo, il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06), insieme al successivo D.Lgs. 46/2014.
Come suggerisce il nome, l’AIA è un’unica autorizzazione nella quale vengono integrati più aspetti ambientali, infatti, al suo interno confluiscono le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, gli scarichi, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, l’utilizzo dei fanghi in agricoltura e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT. Inoltre, così come previsto dalla normativa IPPC, le autorizzazioni devono essere basate sulle migliori tecniche disponibili (MTD o BAT) e, una volta rilasciate, hanno una durata di 10 anni, salvo eccezioni.
L’AIA si applica alle attività presenti all’interno dell’Allegato VIII, parte Seconda, del D.Lgs. 152/06 e prevede la messa in opera di misure volte a ridurre, quanto più possibile, l’inquinamento delle principali matrici ambientali (aria, suolo e acqua), oltre alla riduzione nella produzione di rifiuti. L’obiettivo generale è dunque quello di raggiungere un elevato livello di protezione ambientale da parte di specifiche attività.
Tra le principali troviamo:
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Attività energetiche;
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Produzione e trasformazione di metalli;
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Industria dei prodotti minerari;
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Industria chimica;
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Gestione dei rifiuti.
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
L’AUA è una procedimento autorizzativo disciplinato dal D.P.R. n.59 del 13/03/2013, nato con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali. L’AUA ricomprende in un’unica procedura autorizzativa tutti i titoli abilitativi in campo ambientale di cui un’impresa solitamente ha bisogno per iniziare e/o proseguire la sua attività (emissione in atmosfera, scarichi, impatto acustico, ecc.). Una volta rilasciata, l’autorizzazione ha una durata di 15 anni.
L’AUA è un titolo abilitativo ambientale obbligatorio per tutte le categorie d’impresa di cui all’art. 1 del D.P.R. 59/2013, tra le quali troviamo:
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Tutti gli impianti/stabilimenti connessi alle PMI;
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Tutti gli altri impianti non soggetti ad altre forme di autorizzazione unica compresi gli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti.
Sono esclusi dall’obbligo di AUA tutti gli impianti già autorizzati in AIA o autorizzati con provvedimento VIA, siti inquinati in quanto autorizzati dal Decreto di bonifica di competenza del Comune ai sensi dell’art.242 e 249 del D.Lgs.152/2006 parte quarta (siti contaminati procedura ordinaria e semplificata).
Inoltre, possono considerarsi escluse dall’obbligo di dotarsi di AUA le attività temporanee di durata limitata, come scarichi ed impatto acustico da attività straordinarie e temporanee di spettacolo, scarichi di acque pompate nel corso di lavori di ingegneria civile, ecc.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata telematicamente allo Sportello Unico per Le Attività Produttive (SUAP) dell’Ente competente sia in caso di nuovo rilascio, sia in caso di rinnovo od aggiornamento.
Tra le valutazioni ambientali che, invece, possono, in alcuni casi, accompagnare l’iter autorizzativo possiamo trovare:
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
La Valutazione di Impatto ambientale è un insieme di procedure, disciplinate dal D.Lgs. 152/06, parte Seconda, a cui vengono sottoposte progetti, opere o interventi con l’obiettivo di valutarne l’impatto ambientale, stimarne l’intensità ed i possibili effetti negativi ed individuare misure di mitigazione.
Il processo prevede l’elaborazione e la presentazione di uno studio di impatto ambientale dell’opera da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio di impatto insieme alle eventuali informazioni supplementari fornite da proponente e agli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto ed infine l’integrazione del provvedimento di VIA all’interno del provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto.
La Valutazione di Impatto Ambientale si applica ai progetti o alle opere che possono avere impatti ambientali significativi, diretti o indiretti, sui seguenti fattori:
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Popolazione e salute umana;
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Biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protettivi in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
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Territorio, suolo, acqua, aria e clima;
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Beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
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Interazione tra i fattori sopra elencati.
L’iter di valutazione può essere di competenza regionale, in questo caso gli Enti chiamati alla valutazione degli studi di impatto sono le Regioni stesse, oppure di competenza statale e in questo caso l’Ente preposto alla valutazione è il Ministero dell’Ambiente.
Un particolare tipo di valutazione ambientale è la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), che è obbligatorio eseguire per valutare tutte quelle opere, progetti o interventi che possono incidere, direttamente o indirettamente, su un Sito di Interesse Comunitario (SIC) o su una Zona di Protezione Speciale (ZPS) che fanno parte delle Rete Natura 2000. È prevista dalle Direttiva Uccelli (79/409) e dalla Direttiva Habitat (92/43).
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
La Valutazione Ambientale Strategica è un processo di valutazione, anch’esso disciplinato dal D.Lgs. 152/06, parte Seconda, degli effetti ambientali di Piani e Programmi.
La procedura prevede la redazione di un rapporto ambientale iniziale ed il successivo svolgimento delle consultazioni. Dopodiché avvengono le valutazioni del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; l’espressione di un parere motivato da parte del valutatore, l’informazione sulla decisione e, infine, il monitoraggio, fase di fondamentale importanza.
La VAS si applica a tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
In Regione Emilia-Romagna per i Piani urbanistici e territoriali si applica la L.R. n. 24/2017, la quale, in continuità con la L.R. 20/2000, prevede l’integrazione degli aspetti ambientali con gli aspetti territoriali in un’unica procedura chiamata Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT).
La ValSAT viene effettuata per tutti i piani e programmi di competenza della Regione, della Città Metropolitana di Bologna, dei soggetti di area vasta (Province), dei Comuni e delle loro Unioni, nonché per le loro modifiche. È quindi un procedimento che accompagna l’elaborazione del programma o del piano, diventandone parte integrante allo scopo di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, descrivendo e valutando gli impatti significativi che potrebbero esserci sull’ambiente, sulla salute umana o sul patrimonio culturale e paesaggistico.
Castellari Ambiente, con la sua pluriennale esperienza, è in grado di fornire supporto e consulenza alle aziende per le procedure di AIA e AUA ed ha redatto numerose ValSAT per piani e progetti all’interno del territorio della Città Metropolitana di Bologna.